Decreto Legge Rilancio: crediti d’imposta per le imprese

Nuove agevolazioni fiscali e modifiche a misure già esistenti.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto dei nuovi crediti d’imposta per le imprese ed ha modificato alcune agevolazioni esistenti.

In particolare, le agevolazioni per le imprese contenute nel Decreto Rilancio sono le seguenti:

  1. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28);
  2. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  3. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per l'emergenza da Covid-19 (art. 122);
  4. Riscrittura con estensione del credito d'imposta sanificazione (art. 125);
  5. Modifica del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186);
  6. Agevolazioni per l'editoria: credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188);
  7. Agevolazioni per l'editoria: credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190);
  8. Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244).

Il riepilogo sintetico delle misure illustrate è contenuto nella tabella predisposta in allegato.

1. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (ART. 28)

Il Decreto Rilancio ha introdotto uno specifico credito d’imposta del 60% sull’importo mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato ad una delle attività suddette, il credito d’imposta spetta nella misura ridotta del 30% dei relativi canoni.

La misura agevolativa può essere fruita dai seguenti soggetti:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione solo al canone di locazione, leasing o concessione relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta spetta:

  • in generale, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
  • per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Le condizioni per fruire del credito d’imposta sono le seguenti:

  1. l’importo del canone deve essere stato versato al locatore, con riferimento a ciascun mese;
  2. per i soggetti locatari esercenti attività economica, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 20191.

Il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione, senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni, successivamente al pagamento dei canoni.

Inoltre, il medesimo non concorre alla formazione del reddito per le imposte dirette e per il valore di produzione IRAP.

Il soggetto che ha diritto al credito d’imposta può utilizzarlo direttamente oppure cederlo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il presente credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per negozi e botteghe (art. 65 del Decreto Cura Italia)2, se il soggetto ne ha fruito con riferimento al canone del mese di marzo.

 

2. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché per le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è stato introdotto un credito d’imposta del 60% con riferimento alle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 €, per gli interventi necessari di adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

In particolare, la misura agevolativa può essere fruita esclusivamente dai soggetti elencati in via esaustiva nell’allegato n. 1 al Decreto Rilancio, cui si rinvia.

In particolare, ad esempio, rientrano tra i soggetti beneficiari della misura le strutture turistico-ricettive, le attività di ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie, cinema, agenzie viaggio e tour operator, biglietteria per eventi d’intrattenimento, guide turistiche, organizzazione di convegni e fiere, artistiche, nonché gestione di teatri, strutture artistiche, musei, biblioteche ed archivi, parchi naturali, di divertimento e tematici, stabilimenti balneari e termali.

Gli interventi agevolabili riguardano anche quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Inoltre, rientrano nell’ambito agevolativo anche gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti a carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni introdotte per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni.

Il MISE, di concerto con il MEF, potrà poi definire in appositi decreti ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto, oltre a quelli indicati nella disposizione legislativa poc’anzi illustrata.

Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente DL Rilancio.

 

3. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, introdotti durante l’emergenza da Covid-19, possono utilizzare tali misure fiscali mediante una delle due seguenti differenti modalità alternative:

  • utilizzo diretto;
  • cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Pertanto, per i soggetti indicati sarà possibile anche optare per la cessione del credito d’imposta con decorrenza temporale dalla data di pubblicazione del DL Rilancio fino al 31 dicembre 2021, possibilità introdotta in via sperimentale dal Legislatore.

In particolare, i soggetti che possono fruire della possibilità di cessione dell’agevolazione sono esclusivamente coloro i quali hanno diritto ad uno dei seguenti crediti d’imposta recentemente introdotti:

  • CI per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del DL Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18);
  • CI per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del presente DL Rilancio;
  • CI per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del presente DL Rilancio;
  • CI per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del presente DL Rilancio

I soggetti a cui viene ceduto il credito possono utilizzarlo anche in compensazione, senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni, tuttavia devono usarlo con le stesse modalità previste normativamente per la fruizione da parte del cedente. La quota non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Le modalità attuative della cessione del credito e del relativo esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

4. RISCRITTURA CON ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE (ART. 125)

Il Decreto Rilancio ha riscritto totalmente il testo normativo del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando pertanto le precedenti disposizioni in materia, di cui all’art. 64 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e all’art. 30 del Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)3.

In particolare, le modifiche apportate rispetto al testo previgente del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro sono le seguenti:

  • estensione dell’ambito soggettivo agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • aumento della misura del credito d’imposta dal 50% al 60%;
  • aumento del limite massimo fruibile da ciascun beneficiario da 20.000 € a 60.000 €;
  • aumento della dotazione finanziaria delle risorse erariali destinate a tale misura fiscale da 50 milioni di euro a 200 milioni di euro;
  • estensione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione;
  • precisazione per i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i quali devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • precisazione per l’acquisto di dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad es. barriere e pannelli protettivi), in quanto sono agevolabili anche le relative eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta 2020) oppure in compensazione, senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini IRAP.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del DL Rilancio.

 

5. MODIFICA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ART. 186)

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari4, limitatamente all’anno 2020, è innalzato dal 30% alla misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di spesa per le casse erariali di 60 milioni di euro, di cui concessi nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Inoltre, per l’anno 2020 la comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, fermo restando che le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 sono comunque valide.

Per i profili non derogati dalla disposizione in commento continuano ad applicarsi le norme recate nel regolamento previsto al DPCM 16 maggio 2018, n. 905.

 

6. AGEVOLAZIONI PER L’EDITORIA: CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI (ART. 188)

Per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è introdotto un credito d’imposta dell’8% per le spese sostenute nel 2019 con riferimento all’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, nel limite massimo per le casse erariali di 24 milioni di euro.

Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni già previste per il similare credito d’imposta sull’acquisto della carta da stampa dalla Manovra Finanziaria 20046, che aveva istituito tale agevolazione per il solo anno 2004, e dal relativo decreto attuativo7. Dunque, ne consegue che il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche.

La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici e se l’acquisto, invece, è effettuato da soggetti diversi dall’editore, la carta deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita di bene o prestazione di servizio.

Risultano escluse dal beneficio le spese sostenute per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

  • quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua;
  • quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
  • quotidiani e periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;
  • quotidiani e periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
  • quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza;
  • quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
  • cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi, anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
  • pubblicazioni con carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte oppure di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
  • quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali che svolgono una pubblica funzione;
  • quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74, co. 1, lett. c), del DPR n. 633/1972 ai fini dell’ammissione al regime fiscale speciale previsto dalla medesima disposizione;
  • prodotti editoriali pornografici.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere utilizzato anche in compensazione, con l’eventuale eccedenza riportabile al periodo d’imposta successivo.

L’ammontare della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

La misura agevolativa non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in quanto tale disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.

Per l’accesso al credito d’imposta sarà necessario presentare un’apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

7. AGEVOLAZIONI PER L’EDITORIA: CREDITO D’IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI (ART. 190)

Per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è introdotto un credito d’imposta del 30% per della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività, entro il limite massimo di spesa per le casse erariali di 8 milioni di euro.

L’agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.

Inoltre, l’effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e non è cumulabile con nessun’altra agevolazione, in relazione alle medesime voci di spesa, e con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio verranno con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente DL Rilancio.

 

8. CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (ART. 244)

L’agevolazione prevede la maggiorazione della misura del credito d’imposta ricerca e sviluppo8 per le imprese con strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno9 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, inclusi i progetti R&S in materia di Covid-19.

In particolare, la misura del credito d’imposta è aumentata10:

  • dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è pari ad almeno 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • dal 12% al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Le spese agevolabili e le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono quelle previste a livello ordinario, cui si rinvia11.

Note

  1. Per maggiori informazioni su come calcolare la riduzione del fatturato si veda: Decreto Liquidità – Sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi: a chi si applicano.
  2. Per un approfondimento sul credito d’imposta per botteghe e negozi si vedano: Decreto “Cura Italia” – Credito d’Imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e Credito d’Imposta per le botteghe e i negozi e Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti dell’Agenzia sul Credito d’Imposta per botteghe e negozi.
  3. Per un approfondimento sulle caratteristiche dell’agevolazione previste dalle precedenti disposizioni in materia si veda: Decreto “Liquidità”: Credito d’Imposta per la Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
  4. Istituito dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, conv. con modifiche in Legge n. 96/2017, e già recentemente modificato dall’art. 98 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Per vedere la modifica apportata con il Decreto Cura Italia si veda: Decreto “Cura Italia”: Nuove regole per il tax credit pubblicità 2020.
  5. Per informazioni sul DPCM n. 90/2018 si veda: Tax Credit Pubblicità, emanato il decreto attuativo.
  6. In particolare, si applicano alla presente agevolazione le disposizioni di cui all’art. 4, commi 182-186, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  7. D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.
  8. Articolo 1, commi 198-209, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
  9. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  10. Le definizioni riportate di grande, media e piccola impresa sono contenute a livello comunitario nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  11. Per un approfondimento si veda: Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d’imposta per investimenti in R&S e innovazione tecnologica.

 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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