Decreto “Liquidità”: credito d’imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: l’agevolazione ricomprende anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute e calzari), di altri dispositivi di sicurezza (barriere e pannelli) e di detergenti mani e disinfettanti.

Il “Decreto Cura Italia”1 ha introdotto uno specifico credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente, nel limite complessivo massimo per le casse erariali di 50 milioni di euro.

Recentemente, il “Decreto Liquidità”2 ha ampliato l’ambito oggettivo della disposizione agevolativa, estendendola anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 20203, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione sostenute per:

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
  • l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
  • l’acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.

Inoltre, si ricorda che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti con un apposito Decreto Ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 20204.

Note

1. Articolo 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
2. Articolo 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
3. Paragrafo n. 13.
4. In particolare, la formulazione letterale dell’art. 64, comma 2, del “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto che il decreto attuativo deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il “Decreto Cura Italia” è stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, pertanto è entrato in vigore il 17 marzo 2020, dunque i 30 giorni suddetti decorrono da tale data.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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