La plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 13 (utili di capitale) della Convenzione Italia - Spagna. Tale norma dispone, al paragrafo 1, che "gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili (...) sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati".
Da ciò consegue che la plusvalenza in esame ricada sotto la potestà impositiva concorrente di Italia e Spagna.
Per quanto concerne l'Italia, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la plusvalenza non costituisce reddito imponibile in Italia, in quanto la cessione a titolo oneroso dell'immobile è avvenuta oltre cinque anni dopo l'acquisto.