In merito alla valutazione di operazioni di riorganizzazione di ramo immobiliare, non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. Infatti, anche se la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, nessuna disposizione tributaria mostra una preferenza per l'una o l'altra operazione.