I pensionati esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione, complessivamente 10 anni.
Il soggetto potrà fruire del beneficio limitatamente ai redditi di fonte estera, in quanto quelli provenienti da fonte italiana devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Non è possibile beneficiare del credito d'imposta estero nel caso di tassazione concorrente del reddito su base convenzionale.