Il cittadino italiano fruitore dell'agevolazione prima casa non decade dalla medesima se si trasferisce all'estero ivi acquistando un'abitazione entro un anno dalla cessione dell'immobile agevolato, a condizione che presenti adeguata documentazione all'Agenzia delle Entrate, come ad es. copia del rogito notarile, fatture della luce, acqua o gas intestate, muniti di apostille e tradotti in italiano, da inviare tramite PEC o raccomandata A/R all'ufficio competente.