La società in fallimento ammessa allo stato passivo del fallimento di un'altra società che intende cedere il proprio credito, nel caso di estinzione anticipata del fallimento della cedente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta, tratta l'operazione in via ordinaria nell'ipotesi in cui il Tribunale non disponga la cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso di cancellazione, invece, il Curatore dovrà aprire una nuova Partita IVA al fine di ottemperare a tutti gli obblighi, in quanto tale soggetto mantiene l'obbligo di emettere la fattura per conto della società.