In tema di trasformazione delle DTA (attività per imposte anticipate) in crediti d'imposta, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, non assumono rilevanza esclusivamente le cessioni che contemplano un corrispettivo di natura monetaria, ma, in linea generale, qualsiasi "negozio giuridico" che concretizzi un "trasferimento a titolo oneroso" del credito, comprese le ipotesi di "conferimento" dei crediti, in cui la società conferente diviene titolare di una partecipazione sociale, di quote o azioni (normalmente proporzionale al valore dello stesso) del cessionario.