Ai fini dell'imposta sui servizi digitali, la società che risulta tra le partecipazioni in dismissione della controllante nel suo bilancio consolidato di gruppo, per il calcolo della soglia dei 750 milioni di euro, dovrà fare riferimento soltanto al proprio bilancio consolidato. Pertanto, nel caso di specie, la soglia per l'applicazione della disciplina non risulta superata.