Premio di 100 euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente: ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul calcolo del premio di 100 euro erogato dal sostituto ai dipendenti che nel mese di marzo hanno lavorato presso la sede di lavoro.

Con la Risoluzione n 18/E del 9 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni per il calcolo del “premio ai lavoratori dipendenti”, in particolar modo per i lavoratori con contratto part time e full time, specificando che non si tiene conto delle ore lavorate, bensì esclusivamente dei giorni lavorati in sede nel mese di marzo.

Il decreto “Cura Italia” ha previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Istruzioni per il calcolo

La Risoluzione fornisce un metodo di calcolo alternativo a quello indicato nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili.

Il datore di lavoro può calcolare l’importo del bonus da riconoscere al dipendente utilizzando il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati (indipendentemente dal numero di ore prestate) e giorni lavorabili in base a quanto previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Il calcolo del bonus da riconoscere è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il rapporto di cui sopra.
Ha diritto al premio in misura piena il lavoratore che ha svolto la propria prestazione lavorativa in presenza per tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se full time o part time.

L’Agenzia ha confermato che il premio deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

Restano, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) o i lavoratori che sono stati assenti per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Contratti part time e full time

L’Agenzia ha precisato che per il calcolo del bonus di 100 euro per i lavoratori con contratto part time e full time non si tiene conto dell’orario di lavoro bensì esclusivamente dei giorni lavorati in sede nel mese di marzo.

Esempio 1 contratto full time

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).

Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.

Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.

Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.

Esempio 2: contratto di part time orizzontale

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.

Esempio 3: contratto di part time verticale

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Esempio 4: due contratti di part time orizzontale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.

Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.

Dipendenti con più contratti part time

L’Agenzia ha posto l’attenzione anche sulle regole da applicare per i lavoratori con più contratti part time in essere.

Fermo restando che l’importo massimo del bonus è sempre di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Esempio 5: due contratti di part time verticale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
Restano confermate le indicazioni fornite nella Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 relative a:

Limiti di Reddito

Il premio spetta ai dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Ai fini della verifica del limite di 40.000 euro deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per i nuovi assunti, se il datore di lavoro non è lo stesso di quello che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, lo stesso dovrà richiedere al lavoratore un’autodichiarazione (articoli 46 e 47 Dpr 445/00) di attestazione e verifica del reddito conseguito nel 2019, pena la mancata erogazione del premio.

Compensazione

Il “bonus” non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti recuperano in compensazione orizzontale il premio anticipato al dipendente mediante F24 o F24EP, presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando per il modello F24 il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E .

Il premio non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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