Metodo previsionale per il calcolo degli acconti da versare a giugno

L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto disposto nel decreto Liquidità, prevedendo la possibilità per i contribuenti di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo previsionale senza applicazione di sanzione ed interessi.

Una delle disposizioni normative presenti nel Decreto Liquidità (1) riguarda il calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

A causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, l’Agenzia delle Entrate (2) ha confermato quanto disposto nel decreto Liquidità, prevedendo la possibilità per i contribuenti di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

La determinazione dell’acconto dovuto può avvenire alternativamente secondo due modalità:

  • il metodo storico;
  • o il metodo previsionale.

Metodo storico

Con il metodo storico il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2019), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Metodo previsionale

In alternativa, i contribuenti che, per l’anno in corso (2020) presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente (2019) possono ricorrere al metodo previsionale.

Con questo metodo il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2020), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata (3).

Soltanto per il periodo d’imposta 2020, il Decreto ha previsto la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.

QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento

La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso?

Risposta

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020

La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

Risposta

L’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo.

Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.

Detto importo, infatti:

  • è determinato nel mese di giugno;
  • va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

Ambito oggettivo

La previsione di cui all’art. 20 del Decreto, si applica:

  • all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
  • all’imposta sul reddito delle società (IRES);
  • all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Note

(1) Articolo 20, del Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020

(2) Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.

(3) Articolo 13, comma 1,del D.Lgs 241/1997: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, 

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