Importazione di dispositivi di protezione individuale e di altri beni necessari per l’emergenza sanitaria da Coronavirus: aspetti fiscali

L’Ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 prevede che l’Agenzia delle Dogane debba disporre lo sdoganamento con svincolo diretto o celere per l’importazione di DPI o altri beni necessari per l’emergenza sanitaria da COVID-19. Prevista anche la sospensione di dazio e IVA.

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’obiettivo di snellire e semplificare le operazioni di sdoganamento e garantire l’acquisizione dei beni agli enti pubblici, alle strutture ospedaliere e ai soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico ha emanato l’Ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020.
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con l’emanazione delle Determinazioni direttoriali n. 101115 del 27 marzo 2020 e n. 102131/RU del 30 marzo 2020.

In particolare l’Ordinanza n. 6 dispone che l’Agenzia delle Dogane debba sdoganare in modo celere le importazioni di DPI (DPI di protezione FFP2, FFP3, N95, KN95) e in generale di qualsiasi bene mobile occorrente per fronteggiare l’emergenza COVID -19 (compresi i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi), disponendo lo svincolo diretto ed immediato esclusivamente nei confronti di:

  • Regioni e Province autonome
  • Enti territoriali locali
  • Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici (indicati nell’art 1 comma 2 del D.lgs 165/2001)
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
  • Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi (previsti dal DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal Decreto 25 marzo 2020 e descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti)

Inoltre l’art. 2 della medesima Ordinanza prevede che l’importazione di tali beni sia effettuata con esenzione da dazio e IVA.

Su questo tema è intervenuta anche la direttoriale ADM 102131/RU del 30 marzo 2020 che ha precisato che la sospensione dal pagamento dei dazi e dell’IVA (art. 74 Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009), è autorizzata nei casi e con le modalità di cui alla Determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.

In particolare l’art.74 del Regolamento CE 1186/2009 prevede che le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione per essere distribuite gratuitamente.

Invece la Determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, con decorrenza 1° febbraio 2020 fino all'emanazione della decisione della Commissione europea, dispone la sospensione del dazio e dell'IVA all'importazione gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, importate da:

  • Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;
  • soggetti diversi da quelli sopra indicati.

In entrambi i casi la sospensione dei dazi e dell’IVA opera previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell'Ufficio delle Dogane competente che accerti che l’importazione è destinata alla distribuzione gratuita (o messa disposizione gratuita) dei beni ai soggetti colpiti da COVID-19 (ai sensi dell’art.74, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento CE n. 1186/2009).

Tale autorizzazione è subordinata al rilascio, all’atto dello sdoganamento dei beni, di un’autocertificazione con la quale il soggetto importatore beneficiario (Ente pubblico, altro Ente a carattere caritativo/ filantropico, Unità di pronto soccorso) attesti la propria identità e il proprio impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione doganale.

Qualora invece l'importatore sia un soggetto diverso dal destinatario della donazione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

  • alla rigorosa verifica da parte della Agenzia delle Dogane che il destinatario finale delle merci sia effettivamente un Ente pubblico, altro Ente a carattere caritativo/ filantropico oppure un’Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità);
  • al rilascio da parte del beneficiario destinatario finale dei beni oggetto di importazione di un’autocertificazione nella quale quest’ultimo attesti la propria identità e il proprio impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione doganale.

In ultimo viene precisato che nelle dichiarazioni di importazione per le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26 identificativo della fattispecie di franchigia invocata ai sensi degli artt. 74 e ss. del Regolamento 1186/2009.

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