Decreto Legge Rilancio – Incentivi fiscali per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

I soggetti che investono nel capitale sociale di società con ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro possono accedere a un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati. Il beneficio, però, è riconosciuto solo se le imprese conferitarie hanno subito nel bimestre marzo-aprile 2020 una riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il decreto Rilancio1 (art. 26) introduce degli incentivi fiscali per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta del 20% ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano investimenti nel capitale sociale di società di medie dimensioni, che abbiano subito, a causa dell’emergenza coronavirus, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Alle società che ricevono i conferimenti di denaro, invece, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato.

La somma di questi crediti d'imposta non può eccedere il limite massimo di 800.000 euro.

Di seguito, dopo aver descritto i requisiti che le società conferitarie devono soddisfare perché sia possibile l'accesso ai benefici fiscali, vengono analizzate le agevolazioni in capo agli investitori che apportano il capitale e quelle in capo alle società che lo ricevono.

Requisiti delle società conferitarie

Le misure agevolative si applicano agli aumenti di capitale effettuati da società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee (Reg. CE 2157/2001), società cooperative europee (Reg. 1435/2003), aventi sede legale in Italia.

Sono esclusi gli intermediari finanziari (art. 162-bis, Tuir) e le imprese che esercitano attività assicurative.

La società conferitaria, oltre ad essere regolarmente costituita e iscritta la Registro delle imprese, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) presenta un ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) relativo al periodo d’imposta 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro. Se la società appartiene a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
b) ha subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, senza considerare i ricavi infragruppo;
c) ha deliberato ed eseguito dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

La società conferitaria, inoltre, solo ai fini dell'agevolazione a sè riconosciuta, deve essere in regola con le normative fiscali, contributive, ambientali e del lavoro; in particolare deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (Reg. UE 651/2014, Reg. UE 702/2014 e Reg. UE 1388/2014);
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011);
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme contro l'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva, con applicazione delle pene accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000.

L’agevolazione per gli investitori

Ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro in una o più società con i requisiti sopra riportati, spetta un credito d’imposta pari al 20% della somma investita. L’investimento massimo agevolato, in capo al singolo investitore, non può eccedere i 2.000.000 di euro e, pertanto, il beneficio fiscale massimo è di 400.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire il beneficio fiscale, unitamente agli interessi legali.

Per l’accesso all'agevolazione l'investitore deve essere in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile pari a 800.000 euro e, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. La verifica del limite degli 800.000 euro va effettuta cumulando i benefici in capo agli investitori e quelli in capo alla società conferitaria2.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Sono agevolati anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché quelli effettuati attraverso quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti in Italia (art. 73, Tuir) o in paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società sopra descritte.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/97);
  • non è soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1, comma 53, L n. 244/2007) e al limite generale annuo per le compensazioni (art. 34, L. 388/2000) portatato da 700.000 euro  a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 dal DL Rilancio (art. 147);
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 613 e all’art. 109, comma 5, del Tuir4.

L'agevolazione per la società conferitaria 

Alle società conferitarie, che abbiano i requisiti sopra descritti, spetta, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato e comunque nel limite di 800.000 euro. La verifica di tale limite va effettuta cumulando i benefici in capo agli investitori e quelli in capo alla società conferitaria2.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/97), a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento;
  • non è soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1, comma 53, L n. 244/2007) e al limite generale annuo per le compensazioni (art. 34, L. 388/2000) portatato da 700.000 euro a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 dal DL Rilancio (art. 147);
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 613 e all’art. 109, comma 5, del Tuir4.

Disposizioni attuative e autorizzazione UE

Con Decreto del Mef, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021.

L’efficacia delle agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 108, trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Note

1. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nel S.O. n. 21/L alla G.U. del 19 maggio 2020. 
2. Il comma 20 dell’art. 26 stabilisce che i benefici previsti per gli investitori e per la società conferitaria si cumulano fra di loro e con altre misure di aiuto fruite dalla società ai sensi del par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-10" della Commissione europea. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società conferitaria l'ammontare di 800.00 euro (ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
3. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
4. I costi sono deducibili base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it

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