Decreto legge “Rilancio”: le novità sull’IVA

Il Decreto Legge c.d. Rilancio contiene diverse modifiche riguardanti l’imposta del valore aggiunto.

In particolare le principali novità contenute nel D.L. Rilancio (1), in vigore dal 19 maggio 2020 riguardano i seguenti argomenti:

  • la soppressione delle clausole di salvaguardia IVA;
  • la riduzione della aliquota IVA sui beni necessari per fronteggiare l’emergenza;
  • la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • il rinvio della lotteria dei corrispettivi;
  • il rinvio delle precompilate IVA;
  • il rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La soppressione delle clausole di salvaguardia IVA

Tra le misure volte a favorire il rilancio dell’economia nazionale, l’art.123 del D.L. Rilancio stabilisce la sterilizzazione definitiva a partire dal 1° gennaio 2021 delle “clausole di salvaguardia” che disponevano l’aumento delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti, in assenza del reperimento da parte dello Stato di risorse finanziarie equivalenti.
Vengono così cancellati gli aumenti delle aliquote IVA e delle accise previsti a partire dal 1° gennaio 2021.
In questo modo, rimangono invariate le aliquote IVA del 10% e del 22% anche successivamente al 1° gennaio 2021, diversamente da quanto aveva disposto da ultimo la legge di bilancio 2020.
Si ricorda infatti che la legge di bilancio 2020 aveva posticipato l’efficacia della clausola di salvaguardia al 1° gennaio 2021 e rimodulato nella misura l’aumento delle aliquote IVA.

Si riporta di seguito la tabella delle aliquote IVA ordinaria e ridotte vigenti dal 2020 e negli anni seguenti che mette in evidenza anche quelle che avrebbero dovuto applicarsi in base alla normativa previgente se non fosse stata sterilizzata definitivamente la clausola di salvaguardia.

Anno 2020 2021 2022 e seguenti
Aliquota IVA ordinaria  22%
anziché 24,9%
   22%
 anziché 25%
22%
anziché 26.50%
Aliquota IVA ridotta 10%
anziché 13%
10%
anziché 12%
10%
anziché 12%
Aliquota IVA super ridotta 4% e 5% 4% e 5% 4% e 5%

La riduzione della aliquota IVA sui beni necessari per fronteggiare l’emergenza
Un’altra novità rilevante riguarda la disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020, dell’IVA sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I medesimi beni dall’anno prossimo sconteranno invece a regime l’aliquota IVA ridotta del 5%.

Per quanto riguarda la prima misura, come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento, viene introdotta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

In particolare l’art.124, comma 2 del D.L. Rilancio dispone che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, ai sensi del’art.19, comma 1, del D.P.R. n.633/72, le cessioni dei seguenti beni:

  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”;
  • carrelli per emergenza;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • detergenti disinfettanti per mani; 
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • estrattori RNA;
  • laringoscopi;
  • mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • perossido al 3% in litri;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • provette sterili;
  • sistemi di aspirazione;
  • strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • termometri;
  • tomografo computerizzato;
  • tubi endotracheali;
  • umidificatori;
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva.

In particolare, viene accordata in via transitoria, alle cessioni dei beni sopra elencati, un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA, conservando in capo al fornitore il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni dei beni e dei servizi afferenti dette operazioni esenti.

Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione, detto anche ad aliquota zero, comporta che il fornitore IVA da una parte non addebita l’IVA sulla cessione e dall’altra scarica l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre tali beni.
Detti beni vengono così immessi in consumo completamente sgravati dall’IVA fino alla fine dell’anno 2020.

Inoltre, in attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’esenzione dall’IVA si dovrebbe applicare non solo alle cessioni effettuate nel territorio nazionale, ma anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di tali beni.

Ciò in quanto l’art.42 del D.L. n.331/93 e l’art.68, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/72 esentano dall’imposta, rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei beni la cui cessione è esente nel territorio dello stato italiano.

L’esenzione della cessione dei beni sopra elencati si applica alle cessioni effettuate ai fini IVA (ai sensi del’art.6 del DPR n.633/72), dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. Rilancio), fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021, gli stessi beni sconteranno l’aliquota IVA ridotta del 5%.

Infatti, l’art.124, comma 1, del D.L. Rilancio prevede che da tale data i beni saranno inclusi nella voce 1-quater della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/72 che elenca i beni e servizi la cui cessione o importazione è soggetta alla aliquota IVA del 5%.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Il D.L. Rilancio contiene alcune misure di semplificazione in tema di corrispettivi telematici.
In particolare l’art.140 proroga di 6 mesi la moratoria delle sanzioni per i commercianti al munito e assimilati di minor dimensioni (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro) obbligati all’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2020.

Come noto infatti i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72, con volume di affari 2018 non superiore a 400.000 euro, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri dal 1° gennaio 2020.
Per quelli invece con volume di affari 2018 superiore a 400.000 euro il medesimo obbligo è scattato dal 1° luglio 2019.

Inoltre si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dal Decreto “Crescita” (D.L. n.34/2019), la memorizzare elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Tuttavia nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non sono applicabili le sanzioni qualora in assenza di registratore telematico (o in assenza dell’utilizzo della procedura web a regime messa a disposizione dalla Agenzia delle Entrate) i corrispettivi siano trasmessi (utilizzando la procedura transitoria predisposta dall’Agenzia delle Entrate) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando gli obblighi in capo all’esercente di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, nonché di registrazione dei corrispettivi e di liquidazione dell’imposta.

Di fatto la moratoria delle sanzioni per i commercianti al minuto con volume di affari non superiore a 400.000 euro si sarebbe dovuta esaurire al 30 giugno 2020, con la conseguenza che tali soggetti a partire dal 1° luglio 2020, avrebbero dovuto trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il termine ordinario di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’art.140 del D.L. “Rilancio”, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell’attivazione dei registratori telematici a causa dell’emergenza epidemiologica, proroga di 6 mesi tale moratoria,
In sostanza, per effetto di tale modifica, gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi telematici dallo scorso 1° gennaio, se ancora sprovvisti dei registratori telematici, potranno continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile per i corrispettivi rilevati fino al 31 dicembre 2020, senza l’applicazione di sanzioni utilizzando i servizi web alternativi messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, tra l’altro che gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro che trasmettono i dati con cadenza mensile beneficiano anche della sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Infatti, per effetto del DL “Cura Italia”, tali soggetti possono inviare i dati dei corrispettivi “mensili” di febbraio, marzo e aprile 2020 (scadenti, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020) entro il prossimo 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.

Invece si ricorda che per gli esercenti con volume di affari 2018 superiore a 400.000 euro, obbligati all’utilizzo del registratore telematico dal 1° giugno 2019, la moratoria si è conclusa il 31 dicembre 2019.
Tali soggetti, come precisato dalla Agenzia con la risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020,  se non avessero trasmesso i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, non saranno sanzionabili se provvederanno a farlo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 (30 giugno in seguito alla proroga del CURA Italia), sempre che abbiano provveduto a liquidare  l’imposta sul valore aggiunto nei termini, oltre a documentare l’operazione con lo scontrino o la ricevuta fiscale o la fattura elettronica.

Un’ulteriore novità del D.L. Rilancio riguarda gli esercenti del settore sanitario (es. farmacie, parafarmacie e ottici) prevedendo uno slittamento (sempre al 1° gennaio 2021) del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Il rinvio della lotteria dei corrispettivi
L’art.141 del D.L. Rilancio dispone il differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini.
La proroga si è resa necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) rendendo difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici nei rispettivi punti vendita.
Come si legge nella relazione tecnica, l’attuazione della speciale lotteria presuppone l’utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio.
Pertanto la mancata attivazione dei nuovi registratori da parte di alcuni esercenti, dovuta alla situazione emergenziale in corso, avrebbe comportato per i consumatori, l’impossibilità di partecipare alla lotteria in relazione agli acquisti effettuati presso questi ultimi esercizi, con conseguente compromissione dell’efficacia dell’istituto oltre a creare un effetto discriminatorio sugli esercenti privi di RT.

Rinvio del servizio di elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei documenti IVA
L’art.4 del Decreto lgs.n.127/2015 prevede che l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale nell’ambito di un programma di assistenza online, basato sui dati acquisiti attraverso i vari adempimenti telematici dei contribuenti (fattura elettronica, corrispettivi telematici, esterometro) mette a disposizione di questi ultimi, a partire dalle operazioni effettuate da luglio 2020, le bozze dei registri IVA e  delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe) e a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 la bozza della dichiarazione annuale IVA
Se il contribuente convalida o integra le bozze predisposte dalla Agenzia, non è obbligato a tenere i registri IVA vendite e acquisti a meno che non si avvalga del regime semplificato di cassa ai fini reddituali.

Ciò premesso, l’art.142 del D.L. Rilancio dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.
Tale modifica normativa si è resa necessaria al fine di tenere conto delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, comporterà nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28 febbraio 2020, nonché un ritardo in capo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro di adeguarsi all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art.12 novies della legge di conversione del decreto crescita (D.L. n.34/2019) prevede che:

  • dal 1° gennaio 2020 nel caso di emissione di fatture elettroniche inviate tramite SdI che non recano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, sarà l’Agenzia delle Entrate ad integrare le stesse mediante procedure automatizzate (verificando il campo il Natura e il campo Importo);
  • in caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, l’ammontare dell’imposta e della sanzione ridotta a un terzo nonché degli interessi dovuti. Qualora il contribuente non provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, l’Ufficio procede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

L’art.143 del D.L. Rilancio proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione di tale disposizione.

La proroga si è resa necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Note

Decreto Legge n. 34 del 19 magio 2020, pubblicato sul Supplemento ordinario n.21/L alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, in vigore dal 19 maggio 2020.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail

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