Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti dell’Agenzia sui termini dell'attività di controllo e accertamento

Con la circolare 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate, dai professionisti e dai contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le attività degli Uffici che si intendono sospese, specificando in particolare che le attività di controllo non subiscono alcuna sospensione. Sono invece sospesi i termini collegati a quelli stabiliti per l’impugnazione degli atti.

L’Agenzia inoltre precisa la piena efficacia della norma che estende per un biennio i termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Uffici che scadono in anni – come il 2020 - nei quali è stata disposta una sospensione degli adempimenti e dei versamenti a seguito di eventi eccezionali.
Non sembra condivisibile l’applicazione per analogia di una disposizione prevista espressamente per “casi di eventi eccezionali” alla circostanza attuale che ha imposto l’adozione di “misure eccezionali” per far fronte a una situazione di emergenza sanitaria.

Prescrizione e decadenza attività uffici

Il comma 4 dell’art. 67 del Decreto “Cura Italia”, che prevede la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, quindi 31 dicembre 2022, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini.
Vengono citate, a titolo esemplificativo, le attività di accertamento ai fini delle imposte dirette, dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’imposta di successione e donazione.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza - Rimessione in termini per i versamenti

Con riferimento all’art. 60 del Decreto “Cura Italia”, che ha posticipato al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, non trattandosi di sospensione, non opera la proroga di due anni dei termini di decadenza e prescrizione.

Termini di decadenza accertamento per abuso del diritto

La proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di decadenza e prescrizione per l’attività degli uffici degli enti impositori opera anche con riferimento agli atti di accertamento inerenti l’abuso del diritto, per i quali è stata prevista la sospensione fino al 31 maggio 2020.

Imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale

La sospensione dei termini fino al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, prevista dall’art. 67 del Decreto “Cura Italia”, riguarda sia tutti gli atti in relazione ai quali è prevista una decadenza dell’azione degli uffici entro il 31 dicembre dell’anno della sospensione, ma anche tutti quelli per i quali è prevista una decadenza infrannuale, come quelli relativi all’imposta di registro (quando i versamenti sono collegati ai termini di presentazione del ricorso) o alle imposte sulle assicurazioni. Anche in questi casi i termini di prescrizione e decadenza delle attività degli uffici vengono prorogati al 31 dicembre 2022.

Registro - Avvisi di liquidazione derivanti da controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni campione unico

La sospensione dei termini di cui all’articolo 67 del Decreto “Cura Italia” si applica anche agli avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un’attività di controllo.

Registro - Avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione

La sospensione dei termini di cui all’articolo 67 del Decreto “Cura Italia” si applica anche all’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione. L’Agenzia inoltre precisa che non opera alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrino tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione

Viene confermata l’applicazione della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’art. 83 del Decreto “Cura Italia”, cui si somma la sospensione dei 90 giorni prevista per chi presenta l’istanza di accertamento con adesione.

Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui all’articolo 83 del Decreto

Con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione, risulta applicabile la specifica sospensione di cui all’articolo 83, comma 2 del Decreto “Cura Italia” che prevede la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Attività relative ai rimborsi

L’attività degli uffici relativa ai rimborsi proseguirà regolarmente con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Indagini finanziarie da parte degli Uffici - Richieste a OICVM, SGR, Società fiduciarie

Sono sospese le attività di controllo non indifferibili o urgenti, ma non le attività degli Uffici. Non sono dunque sospese le richieste di preventiva autorizzazione né di fornire dati, notizie o documenti relativi ai rapporti con i clienti.

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività

La sanzione accessoria di chiusura dell’attività notificata, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs 471/1997, per la quale all’8 marzo 2020 l’Ufficio aveva proceduto all’apposizione del sigillo ed alle sottoscrizioni del personale incaricato, si intende eseguita.

Termini di notifica dell’atto di irrogazione sanzioni - Estensione biennale dei termini di prescrizione o decadenza

I termini per la notifica sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
L’Agenzia conferma che i termini di prescrizione o decadenza dell’attività degli Uffici riguardanti debitori residenti in Comuni per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre degli anni nei quali è stata disposta la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Accertamento con adesione non sottoscritto

Sono sospesi i termini di notifica del ricorso, pertanto la sospensione di 90 giorni dalla data in cui l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata, si cumula con la sospensione disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Accertamento con adesione sottoscritto

La prima o unica rata delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, è versata entro 20 giorni come prevede l’articolo 8, D.Lgs 218/1997.
Il termine di versamento è sospeso unicamente nel caso di contribuente residente al 21 febbraio 2020 in uno degli 11 Comuni della “zona rossa” e se il termine cade nel periodo 21 febbraio-31 marzo 2020. A queste condizioni il termine per il versamento è rinviato al 30 aprile 2020.

Applicabilità della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020

La sospensione del termine di impugnazione si applica agli istituti dell’acquiescenza (rinuncia ad impugnare l’avviso), della definizione degli atti di contestazione, alla presentazione delle istanze di adesione a seguito di notifica di atto di accertamento, per lo scomputo delle perdite fiscali, anche nel caso di consolidato fiscale.

Insinuazioni al passivo e sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, degli atti nelle procedure concorsuali

Il termine per il deposito della domanda di insinuazione tempestiva al passivo, entro 30 giorni prima dell’udienza, è da fissare in relazione al rinvio delle udienze in data successiva al 15 aprile 2020.
La sospensione si applica al termine per il deposito delle domande tardive, entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Non sono sospese le attività degli Uffici, preliminari alle domande di insinuazione, quali la liquidazione delle dichiarazioni e la notifica degli avvisi di accertamento.

Black list - Notifica di avviso per fornire la prova dell’interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni (fino al periodo d’imposta 2015)

Il termine di 90 giorni per rispondere all’avviso previsto dall’articolo 110, comma 11, TUIR fruisce della sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, purché il termine per adempiere cada nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In questo caso l’adempimento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Termini dei procedimenti relativi al rilascio di certificati

La sospensione dei procedimenti amministrativi, pendenti al 23 febbraio 2020 o avviati da quella data, fino al 15 aprile 2020, si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell’Agenzia.
Il loro rilascio deve tener conto della limitazione imposta agli spostamenti fisici dei contribuenti.

Comunicazione entro 60 giorni dalla notifica al concessionario della riscossione

Il termine di decadenza a favore del contribuente previsto dall’articolo 1, comma 538, Legge 228/2012 é sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile, mentre i termini per i corrispondenti adempimenti amministrativi posti a carico dei concessionari alla riscossione, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Intermediari finanziari - Proroga della validità dei certificati di residenza rilasciati da Autorità estere

Qualora l’intermediario verifichi l’impossibilità di acquisizione, nel Paese estero, della documentazione necessaria all’applicazione delle ritenute ridotte, è giustificato ad applicare anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere, la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati e attestati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: .

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