Coronavirus: prestazioni di sanificazione e disinfezione da fatturare in modalità ordinaria

In attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Diverse imprese associate ci hanno chiesto come devono essere fatturate le prestazioni di sanificazione e disinfezione degli edifici (uffici, negozi, magazzini, locali ad uso commerciale o ad uso abitativo, ecc.).

Il dubbio sollevato concerne l’applicazione del “reverse charge” di cui all’art.17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n.633/72 previsto per le prestazioni di pulizia oppure il regime IVA ordinario.

Al fine di rispondere correttamente al quesito occorre analizzare la disposizione che ha introdotto il “reverse charge” e la natura delle prestazioni in oggetto.

Regime del “reverse charge”

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del decreto IVA, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” fra le altre anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. L’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta fornendo chiarimenti con le circolari nn.14/E/2015 e 37/E/2015.

In particolare è stato precisato che al fine di individuare le prestazioni in oggetto e allo scopo di evitare incertezze interpretative, occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.

Con riferimento invece al concetto di edificio, con tale termine deve intendersi “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

Ne deriva che rientrano nel concetto di edificio sia fabbricati ad uso abitativo che quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, in corso di costruzione nonché alle parti di essi. Non rientrano, invece, nella nozione di edificio e sono quindi escluse dal meccanismo del “reverse charge” le prestazioni di servizi aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio piscina collocata sul terrazzo, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato sul tetto).

Relativamente alle “prestazioni di servizi di pulizia”, la circolare 14/E del 2015 richiama espressamente soltanto i seguenti codici attività ATECO 2007:
- 81.21.00: pulizia generale non specializzata di edifici (pulizia effettuata all'esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini; pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi; pulizia di macchinari industriali; altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali);
 - 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici.

Non risultano invece espressamente richiamati i codici ATECO relativi alle seguenti attività diverse da quelle di pulizia in senso stretto:
- 81.22.01: attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
- 81.29.10: disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aerei, derattizzazione e servizi di fumigazione;
- 37.00.00: raccolta e depurazione delle acque di scarico (spurgo delle fosse biologiche, dei tombini, ecc.);
- 81.29.91: pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;
- 81.29.99: altre attività di pulizia nca (pulizia e manutenzione di piscine, treni, autobus, aeroplani, cisterne per trasporti su strada o marittimi, ecc.).

Natura delle prestazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione

Dopo aver elencato i codici che rientrano nella Tabella ATECO 2007 e quelli invece estranei, occorre analizzare in cosa consistono i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione1.

In particolare agli effetti dell’art.1 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274, le attività di pulizia, di sanificazione, di disinfezione e disinfestazione sono così definite:

1. Attività di pulizia: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. In particolare i servizi di pulizia consistono nel rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche, eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

2. Attività di sanificazione: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. In particolare i servizi di sanificazione consistono nella rimozione meccanica dello sporco da superfici e oggetti mediante l'uso di detergenti specifici che eliminano la carica batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) finalizzati a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

3. Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In particolare i servizi di disinfezione consistono nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica (disinfettanti specifici), o fisica (calore secco, vapore d'acqua, acqua bollente) o meccanica (filtri per trattenere le spore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni e deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.

4. Attività di disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di attività di bonifica che utilizziamo in ambito aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche).
L’attività di bonifica è una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Regime IVA delle prestazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione

In base alla definizione e alla classificazione ATECO 2007 delle prestazioni di pulizia, di sanificazione e di disinfezione si arriva alla conclusione che:

  • le prestazioni di mera pulizia in quanto rientrano tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 82.22.02 sono soggette al “reverse charge” (se rese nei confronti di soggetto passivo di imposta);
  • le prestazioni di disinfezione (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione) poiché rientrano nel codice ATECO 81.29.10 non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e devono essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie;
  • le prestazioni di sanificazione poiché presuppongono la disinfezione o la disinfestazione sono soggetti ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Poiché le prestazioni di disinfezione e di sanificazione presuppongono la precedente esecuzione della prestazione di pulizia, se la fattura riporta un unico compenso indistinto, l’intero importo dovrà essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Tuttavia, nulla vieta al prestatore di esporre in modo distinto in fattura l’importo della pulizia rispetto a quello della sanificazione/disinfezione. In tale caso l’importo corrispondente alla mera prestazione di pulizia sarà soggetto al “reverse charge” (se il committente è un soggetto passivo di imposta).

L’importo corrispondente alla prestazione di sanificazione e/o disinfezione sarà soggetto ad IVA con modalità ordinaria.

Errata fatturazione

Come disposto dall’art.6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97, qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall'impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente.
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

Credito di imposta sulle prestazioni di sanificazione

Si ricorda infine che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, causa emergenza sanitaria da coronavirus, l’art.64 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, con il quale saranno definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
In attesa di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, ci si augura che tale credito sia riconosciuto non solo per i servizi di “sanificazione” (richiamati dalla norma del Decreto Cura Italia) ma anche per quelli di disinfezione finalizzati ancora di più a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Note

1. Si veda anche la nostra informativa pubblicata nel sito dall’area salute e sicurezza: Precisazioni sugli interventi richiamati al punto 4 del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail .

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