Conciliazione giudiziale: le somme versate per inadempimento contrattuale sono soggette ad IVA

Le somme versate da una delle parti contraenti a seguito di una conciliazione giudiziale per inadempimento contrattuale, nella quale la controparte rinuncia ad ogni altra pretesa, sono da assoggettare ad IVA con aliquota IVA ordinaria, trattandosi di prestazioni sinallagmatiche.

Tale pagamento infatti non è riconducibile all’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR n. 633/72 in base al quale non sono soggetti ad IVA i rimborsi delle somme anticipate in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 386 del 22 settembre 2020 con la quale si è espressa conformemente all’orientamento espresso in passato dalla Avvocatura generale dello Stato la quale si era pronunciata per l’assoggettamento ad IVA delle somme in questione precisando che concretizzano “un rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale che non ricade nell’ambito delle esclusioni dal computo della base imponibile di cui all’art. 15, n. 3 del DPR n. 633/72, rientrando in tale esclusione i soli rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte”.

Nel caso di specie, una società locatrice di un immobile aveva aderito ad una conciliazione giudiziale per presunti danni sull’immobile di proprietà della controparte.
Le somme versate a seguito della conciliazione rappresentavano quindi un rimborso spese per inadempienza contrattuale e la controparte si impegnava a rinunciare ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento.

Tali somme per l’Agenzia non costituiscono “rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte”, escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR n. 633/72, ma bensì una prestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da un obbligo d fare, di non fare e di permettere.
L’esclusione del’art.15 comma 1, n. 3, ricorre nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate dal mandante (ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come "provvista fondi") sono escluse dalla base imponibile IVA a condizione che risultino regolarmente documentate.

Nel caso oggetto di interpello non ricorre tale fattispecie.
Ciò in quanto la somma versata a seguito della conciliazione giudiziale e la rinuncia ad ogni altra pretesa da parte della controparte, costituiscono prestazioni sinallagmatiche, integrando il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, previsto per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del DPR n.633/72

In partica c’è un nesso tra la somma versata, da una parte, e l’impegno a rinunciare ad ulteriori azioni dall’altra, da cui discende l’imponibilità ai fini IVA.
Ne deriva pertanto che le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono da assoggettare ad IVA, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
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